Sez. 1, Sentenza n. 19029 del 29/09/2005 (Rv. 585186 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Configurabilità - Limiti - Entità della posta in gioco nel processo presupposto - Idoneità ad escludere la sussistenza del danno non patrimoniale - Esclusione - Incidenza sull'entità del risarcimento - Configurabilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la durata irragionevole del processo arreca normalmente alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno non patrimoniale e, pertanto, accertata la stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che un pregiudizio siffatto sia stato subito dal ricorrente. Il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere altresì impedito dall'entità della posta in gioco nel processo nel quale si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, dato che l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco: onde tale aspetto, se può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, non è tuttavia idoneo ad escludere l'esistenza del danno in esame.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)