Sez. 3, Sentenza n. 2456 del 07/04/1983 (Rv. 427321 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONTROVERSIA PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI RAPPORTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA DA PARTE DEL CONCEDENTE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONTROVERSIA PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI RAPPORTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA DA PARTE DEL CONCEDENTE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*
La legge n. 203 del 1982, recante la nuova normativa dei contratti agrari, non può, a norma dell'art. 53 della stessa legge, trovare applicazione quale jus superveniens nel giudizio di Cassazione - a prescindere dalle ulteriori condizioni delimitative dell'ambito di applicabilità della detta legge - in relazione a controversia per la risoluzione anticipata di rapporto di affitto di fondo rustico per Esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente, che resta disciplinato dalla norma dell'art. 2 della legge n. 176 del 1978.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)