Sez. 3, Sentenza n. 626 del 31/01/1986 (Rv. 444194 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - ESCLUSIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, nella controversia vertente sul cosiddetto diritto di ripresa del concedente, ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 42 della legge stessa, in quanto mentre dall'applicazione della nuova normativa a tutti i rapporti, comunque in corso, restano esclusi - ai sensi del successivo art. 53 - quelli decisi con sentenza passata in giudicato o già esecutiva o transatte, per quanto riguarda le controversie vertenti sul diritto di ripresa, l'esclusione si estende a tutte quelle in corso, avendo voluto il legislatore, con l'eccezione formulata alla fine del primo comma del richiamato art. 53, stabilire un'area più estesa dei criteri di salvezza, che include tutte le controversie in corso, anche se non siano state emesse sentenze esecutive. (Conf 4841/85, mass n 442242; (Conf 6345/84, mass n 437943; (Conf 2456/83, mass n 427321).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)