diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 27/02/1987 (Rv. 451356 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - COSIDDETTO DIRITTO DI RIPRESA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451356-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - COSIDDETTO DIRITTO DI RIPRESA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, la nuova normativa sui contratti agrari introdotta con tale legge, mentre si applica in via generale a tutti i rapporti in corso, ancorché oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato o, comunque, già esecutiva, oppure con transazione stipulata ex art. 23 della legge n. 11 del 1971, non opera, invece, per quanto concerne il cosiddetto diritto di ripresa, se il relativo Esercizio, anteriormente all'entrata in vigore della normativa in questione (6 maggio 1982), abbia già dato adito ad una controversia giudiziaria, nel qual caso, in qualunque stato e grado questa si trovi, la disciplina applicabile è quella, non dell'art. 42 della citata legge 203 del 1982, bensì dell'art. 2 della precedente legge 10 maggio 1978 n. 176. Infatti, l'inciso "ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'art. 42", contenuto nel primo comma di detto art. 53, pone un'eccezione, non all'eccezione, cioè non alla inapplicabilità della nuova normativa nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato, sentenza esecutiva o transazione, bensì al principio prima fissato della immediata applicabilità della nuova disciplina a tutti i rapporti in corso. (Conf 6345/84, mass n 437943; (Conf 4607/84, mass n 436528; (Conf 2456/83, mass n 427321; (Conf 1948/83, mass n 426794).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)