Sez. 3, Sentenza n. 546 del 03/03/1971 (Rv. 350238 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ASSEGNAZIONE - MANCANZA DELL'ACCORDO DEI CREDITORI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - ESCLUSIONE - INTERVENTO ADESIVO DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ASSEGNAZIONE - MANCANZA DELL'ACCORDO DEI CREDITORI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - ESCLUSIONE - INTERVENTO ADESIVO DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel processo esecutivo, che ha carattere tipicamente unilaterale, non vige normalmente il principio del contraddittorio, le Disposizioni che regolano detto processo avendo principalmente la funzione di meglio disciplinare l'attivita del giudice dell'esecuzione. Non basta quindi la semplice violazione di una delle Disposizioni predette a legittimare il debitore ad una opposizione agli Atti esecutivi, ma occorre altresi che la violazione importi la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto passivo della esecuzione. Di conseguenza, la violazione dell'art 505 cod proc civ, il quale, dettato nell'interesse esclusivo dei creditori, prescrive che l'assegnazione dei beni pignorati ad uno o piu creditori procedenti o intervenuti puo esser fatto soltanto se vi sia l'accordo di tutti, non legittima all'opposizione il debitore esecutato, prevedendo la legge che egli possa perdere il proprio diritto sui beni oggetto dell'esecuzione a seguito di un provvedimento di assegnazione anche nell'ipotesi di unico creditore procedente. Pertanto l'opposizione proposta dal debitore adducendo la violazione predetta va dichiarata inammissibilè e tale inammissibilita determina la conseguente inammissibilita dell'eventuale opposizione tardivamente proposta (oltre il termine di cui all'art 617 cod proc civ) per lo stesso motivo dai creditori, sotto Forma di intervento adesivo dipendente. (V 2865'69, mass n 342674' 1981'67, mass n 328989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 505
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)