Sez. 1, Sentenza n. 2532 del 28/03/1990 (Rv. 466222 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - COSIDDETTA OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - REALIZZAZIONE DELL'OPERA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - COSIDDETTA OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - REALIZZAZIONE DELL'OPERA.*
Con riguardo al diritto al risarcimento del danno, che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l'irreversibile acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, senza titolo espropriativo, e della conseguenziale perdita del diritto dominicale per fatto illecito della pubblica amministrazione, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data del perfezionarsi di detto illecito e, cioè, dal momento di quella trasformazione, restando insensibile all'eventuale successiva adozione di Atti della procedura espropriativa (o, come nella specie, alla sostituzione di provvedimenti dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo), poiché tali Atti in quanto non inerenti alla situazione effettuale dell'illecito, ormai consolidata, non possono integrare riconoscimento del credito risarcitorio, ai fini e per gli effetti dell'art. 2944 cod. civ.. (Conf 3253/89, mass n 463329; (Conf 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)