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Sez. 2, Sentenza n. 945 del 07/04/1970 (Rv. 346391 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PORTICI- OBBLIGO DI DISTACCO DI QUATTRO METRI DAL CONFINE - FINALITA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - COSTRUZIONI IN APPOGGIO SUL CONFINE - DIVIETO - DEROGA CONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346391-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PORTICI- OBBLIGO DI DISTACCO DI QUATTRO METRI DAL CONFINE - FINALITA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - COSTRUZIONI IN APPOGGIO SUL CONFINE - DIVIETO - DEROGA CONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*

L'art 10 del regolamento edilizio per la citta di portici, facendo Obbligo ai proprietari di terreni contigui di distanziarsi nelle costruzioni di metri quattro dal confine, ha inteso evitare non soltanto il sacrificio dei diritti dei vicini mediante la prevenzione, ma anche l'inconveniente che determinate zone cittadine siano costruite intensamente per il prevalere dell'interesse pubblico a che le costruzioni siano distanziate l'una dall'altra per ragioni di estetica e di igiene, con la conseguenza che neppure l'accordo delle parti possa dar luogo a costruzioni in aderenza o in appoggio sulla linea di confine. (V 383-66, massima n 320747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)