Sez. 5, Sentenza n. 13810 del 27/06/2005 (Rv. 582290 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso di accertamento ai fini IRPEF - Esclusiva indicazione dell'aliquota minima e massima - Illegittimità - Conseguenze - Nullità dell'accertamento - Configurabilità - Contestuale accertamento ILOR - Estensione della nullità all'atto nel suo complesso - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento ai fini IRPEF il quale non riporti l'aliquota applicata, ma contenga solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo. Peraltro, la nullità, per mancata o insufficiente indicazione dell'aliquota IRPEF, dell'avviso di accertamento, emesso sia ai fini IRPEF che ILOR, colpisce l'atto nel suo complesso, senza possibilità di configurare una nullità parziale dello stesso, atteso che l'accertamento ha ad oggetto il reddito imponibile, che resta identico nelle due imposte (anche per l'ILOR non viene meno l'esigenza dell'indicazione sull'avviso dell'aliquota applicata in concreto, che non è sempre del quindici per cento, poiché, in talune ipotesi, è prevista un'aliquota ridotta).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)