Sez. 1, Sentenza n. 22014 del 19/10/2007 (Rv. 599239 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito "pro solvendo" - Nell'ambito di contratto di sconto - Mezzo anormale di pagamento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di revocatoria fallimentare, la cessione "pro solvendo" di un credito verso terzi, effettuata nell'ambito di un contratto di sconto ed al fine di ottenere dalla banca cessionaria l'anticipazione, previa deduzione degli interessi, dell'importo del credito stesso, non costituisce un mezzo anormale di pagamento posto che la cessione viene stipulata a scopo di garanzia, non già per estinguere un debito preesistente e scaduto ed è funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1858, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)