Sez. 1, Sentenza n. 7794 del 12/07/1991 (Rv. 473120 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Contratto di sconto - Cessione "pro solvendo" di un credito verso terzi al fine di ottenere dalla banca concessionaria l'anticipazione, dedotti gli interessi, dell'importo del credito - Mezzo anormale di pagamento - Esclusione - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La cessione "pro solvendo" di un credito verso terzi, effettuate nell'ambito di un contratto di sconto, al fine di ottenere dalla banca concessionaria l'anticipazione, previa deduzione degli interessi, dell'importo del credito stesso, non costituisce, da parte del creditore, un mezzo anormale di pagamento assoggettabile a revocatoria fallimentare, poiché, non essendo prevista a garanzia di un debito contestualmente sorto, non assume il carattere di negozio solutorio, ma la figura di garanzia atipica o speciale, non rivelatrice, in sè, di alcuno stato di insolvenza dell'imprenditore, il quale si limita ad una normale utilizzazione del suo credito per ottenere e garantire un finanziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1858, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)