diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26154 del 06/12/2006 (Rv. 593435 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito a scopo di garanzia - Configurabilità quale mezzo anormale di pagamento - Esclusione - Condizione e presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593435-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Agli effetti dell'esercizio della revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la cessione di credito non può ritenersi mezzo anormale di pagamento, ove non sia stipulata per estinguere un debito preesistente e scaduto, ma sia funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito, dovendo il concetto di contestualità essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso preminentemente sostanziale e causale. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso conferito contestualmente alla richiesta e al riconoscimento di un nuovo affidamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)