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Sez. 3, Sentenza n. 130 del 21/01/1971 (Rv. 349497 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNZIA ANCHE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NATURA DI RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - DIVIETO DEL BIS IN IDEM - PERSISTENZA - POTERE DELLE PARTI DI RICHIEDERE UNA NUOVA DECISIONE GIUDIZIALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349497-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNZIA ANCHE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NATURA DI RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - DIVIETO DEL BIS IN IDEM - PERSISTENZA - POTERE DELLE PARTI DI RICHIEDERE UNA NUOVA DECISIONE GIUDIZIALE - INSUSSISTENZA.*

Poiche la rinunzia agli Atti del giudizio compiuta in appello importa il passaggio in giudicato della sentenza di merito che ha concluso il giudizio di primo grado, la dichiarazione con la quale una delle parti rinunzia oltre che agli Atti del giudizio, anche alla sentenza impugnata ed a tutti gli effetti di questa, va intesa come rinunzia agli effetti del giudicato. Pertanto, tale dichiarazione, nel mentre ha efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale del giudicato, consiste nell'attribuzione ad una delle parti di un bene della vita, e del tutto inefficace in ordine all'effetto processuale del giudicato consistente nel divieto del bis in idem. Le parti che hanno posto in essere la suddetta rinunzia non hanno il potere di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia decisa, dalla sentenza di primo grado passata in giudicato. (V 2179'52' 1311'52' 907'50' 327'46' 1686'38).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)