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Sez. 3, Sentenza n. 2692 del 23/02/2001 (Rv. 544116 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 21 legge 990/1969 - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544116-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 560/1987, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21 della legge n. 990/1969 nella parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati ai massimali minimi dell'assicurazione obbligatoria, non sono più operanti i limiti massimi in tale norma previsti per i risarcimenti posti a carico del F.G.V.S. (lire 15.000.000 per persona e lire 25.000.000 per sinistro) e, con riferimento ai sinistri verificatisi anteriormente, debbono riceve applicazione i minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria nelle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)