Sez. L, Sentenza n. 2347 del 17/04/1982 (Rv. 420236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE - DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI UN TITOLO GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE - DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI UN TITOLO GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, l'art. 19, secondo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218, nel disporre che il contributo a carico del lavoratore va trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, non esclude che l'imprenditore possa esercitare il diritto di rivalsa della quota contributiva gravante sul dipendente nelle forme ordinarie, attraverso la formazione, in difetto di uno spontaneo adempimento del debitore, di un apposito titolo giudiziario. Infatti, questa possibilità viene meno nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia coscientemente e volontariamente omesso il versamento dei contributi all'ente previdenziale entro il termine stabilito o vi abbia provveduto in misura inferiore al dovuto, in quanto, in detta ipotesi, l'art. 23 della stessa legge pone a carico del datore di lavoro moroso l'Obbligo del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del dipendente. (Conf 1374/78, mass n 390750; (Conf 3285/76, mass n 382075; (Conf 2629/76, mass n 381420; (Conf 1501/75, mass n 375091; (Conf 999/75, mass n 374391).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)