Sez. L, Sentenza n. 1374 del 18/03/1978 (Rv. 390750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - PREVIDENZA A FAVORE DEI GIORNALISTI - TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE - DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - PREVIDENZA A FAVORE DEI GIORNALISTI - TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE - DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art 19 secondo comma della legge 4 aprile 1952 n 218, applicabile anche nei rapporti assicurativi con l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (art 11 della legge 9 novembre 1955 n 1122), nel disporre che la percentuale di contributo a carico del lavoratore va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, non osta a che il datore di lavoro medesimo, se cosi non provveda, possa esercitare con ordinaria Azione giudiziaria e nel termine di prescrizione decennale, il diritto di rivalsa sulla quota contributiva gravante sul dipendente, salvo che non ricorra l'ipotesi di una sua cosciente e volontaria inadempienza agli obblighi contributivi nei termini prescritti (ipotesi nella quale l'intero ammontare dei contributi rimane a suo carico, ai sensi degli artt 12 della legge n 1122 del 1955 e 23 della legge n 218 del 1952). (Conf 3285/76, mass n 382075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 11, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)