Sez. 5, Sentenza n. 16587 del 24/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246875 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Potere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare - Sussistenza - Ambito di operatività.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato. Ne consegue che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha revocato la custodia in carcere - disposta dal G.i.p. nei confronti dell'indagato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - sulla base della inutilizzabilità delle dichiarazioni - che dovevano costituire riscontro alle intercettazioni - di un collaborante per mancato esame della credibilità intrinseca di quest'ultimo. La S. C. ha precisato in motivazione che lo stesso tribunale del riesame doveva procedere al vaglio di detta attendibilità intrinseca, ai fini della valenza indiziaria delle dichiarazioni dello stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)