Sez. 2, Sentenza n. 30696 del 20/04/2012 Cc. (dep. 26/07/2012) Rv. 253326 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Carenza di motivazione del provvedimento cautelare - Annullamento da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Esclusione - Integrabilità della motivazione da parte del tribunale del riesame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Nel caso in cui l'ordinanza cautelare coercitiva del G.I.P. sia motivata "per relationem", richiamando integralmente e facendo motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal G.I.P. sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non può prescindere dall'esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)