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Sez. 5, Sentenza n. 5111 del 22/09/1998 Cc. (dep. 24/11/1998) Rv. 211925 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 Speciale rispetto alla previsione dell'art. 240 cod. pen. - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211925-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) e la successiva confisca ex art. 12 sexies D.Lgs. 8.6.1992 n. 306, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Sicché la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dall'art. 240 cod. pen., e il nesso di pertinenzialità è peculiare e più lato, perché è stabilito tra il bene e l'attività delittuosa facente capo ad un soggetto e non tra il bene e uno specifico fatto delittuoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)