diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21107 del 02/10/2009 (Rv. 609970 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Prescrizione presuntiva - Relativa eccezione - Contestuale ammissione del debitore di mancata estinzione dell'obbligazione - Contenuto dell'ammissione - Ipotesi - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609970-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)