Sez. L, Sentenza n. 6125 del 25/06/1994 (Rv. 487203 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere | Individuazione della norma applicabile - Momento rilevante - Accertamento - Riferimento alla formazione del giudicato - Necessità.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere
In tema di rapporti fra giudicato penale e azione civile - disciplinati dall'art. 25 dell'abrogato codice di procedura penale e dall'art. 652 del nuovo codice - il momento rilevante, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, è quello, in cui si è formato il giudicato penale e non quello, non preventivabile, in cui il giudice civile è chiamato all'esame dei suddetti rapporti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)