Sez. 3, Sentenza n. 956 del 05/02/1996 (Rv. 495741 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sopravvenienza dell'art. 652 nuovo cod. proc. civ. nei giudizi civili in corso - Applicabilità - Passaggio in giudicato della sentenza penale nella vigenza del precedente codice di procedura penale - Irrilevanza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile, l'art. 652 del nuovo cod. proc. pen., in quanto norma compresa nel libro dieci del codice, deve trovare applicazione nei giudizi civili in corso, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 260 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, ancorché la sentenza penale sia stata emessa e passata in giudicato nella vigenza del precedente codice di procedura penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)