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Sez. 1, Ordinanza n. 31892 del 07/12/2025 (Rv. 676689-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti - Creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione - Annoverabilità tra i creditori aderenti - Esclusione - Omologazione forzosa ex art. 182-bis, comma 4, l.fall. - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676689-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)