Sez. 1, Ordinanza n. 31892 del 07/12/2025 (Rv. 676689-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione dei debiti - Creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione - Annoverabilità tra i creditori aderenti - Esclusione - Omologazione forzosa ex art. 182-bis, comma 4, l.fall. - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quei creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; ne consegue che, in tal caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.fall., ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)