diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 34377 del 24/12/2024 (Rv. 673419-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione - Richiesta di omologazione forzosa - Decorso del termine di 90 gg. per consentire all'amministrazione finanziaria di aderire - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673419-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore.

Legge Falliment. art. 182 bis com. 4, Legge Falliment. art. 182 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)