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Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 03/10/1991 (Rv. 474091 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - In genere | Perimento totale di un edificio in condominio - Effetti - Comunione sul suolo - Permanenza - Ricostruzione del fabbricato come era in precedenza - Ripristino del condominio - Ricostruzione in maniera difforme ad opera di alcuni soltanto dei condomini - Soggezione alla disciplina dell'accessione - Effetti.
Stato
decisa il 1991-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474091-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - In genere

Nella ipotesi di perimento totale di un edificio in condominio, il condominio viene meno e permane soltanto la comunione sul suolo con la conseguenza che nel caso in cui il fabbricato venga ricostruito come era in precedenza, si ripristina il condominio, mentre ove venga ricostruito in maniera diversa ad iniziativa di alcuni soltanto dei condomini, il condominio stesso non rinasce e quanto edificato costituisce invece un'opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina della accessione e quindi da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo (a meno che non se ne chieda, ai sensi dell'art. 2933 cod.civ., la demolizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)