Sez. 3, Sentenza n. 4793 del 13/05/1998 (Rv. 515358 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Riconvenzionale dell' opponente eccedente la competenza per valore del giudice dell' opposizione - Rimessione di entrambe le cause al giudice superiore - Separazione da parte di questi della riconvenzionale e regolamento di competenza d' ufficio per la causa di opposizione - Ammissibilità - Implicita pronuncia di incompetenza, funzionale e inderogabile, del giudice "a quo" a decidere l' opposizione - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La separazione della riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo, rimessa "ratione valoris" al giudice superiore unitamente alla causa di opposizione, può esser disposta anche dal giudice "ad quem", trattenendo la causa connessa e sollevando conflitto virtuale di competenza d'ufficio per la causa di opposizione, perché la rimessione di entrambe le cause presuppone un'implicita declinatoria della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a deciderla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)