Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 09/02/1998 (Rv. 512395 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice del decreto - Carattere impugnatorio dell' opposizione - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Fase eventuale, con forme contenziose ordinarie, di prosecuzione della fase monitoria - Incompetenza sulla domanda connessa dell' opponente - Rimessione soltanto di questa e sospensione del giudizio di opposizione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un mezzo di tutela del debitore volto sia a controllare la legittimità del procedimento sommario e l'ammissibilità del provvedimento monitorio, sia a consentirgli di contestare l'esistenza e la persistenza della pretesa creditoria e pertanto costituisce un'ulteriore eventuale fase, sulla domanda di ingiunzione, che prosegue secondo le forme contenziose ordinarie (art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.), ma senza equipararsi completamente al procedimento ordinario, sì che, se il giudice che ha emesso il decreto, funzionalmente e quindi inderogabilmente competente a controllarlo - così come è funzionale la competenza del giudice dell'impugnazione, pur se non codificata - è incompetente per la causa connessa (artt. 31 - 40 cod. proc. civ.), introdotta dal debitore, non può rimettere anche il giudizio di opposizione, ma deve sospenderlo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., se ne ricorrono i presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)