Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 Ud. (dep. 18/02/2014) Rv. 259121 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Chiusura delle indagini preliminari - Avviso - Deposito degli atti - Omissione - Conseguenze.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio; l'indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)