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Sez. L, Sentenza n. 2006 del 13/02/2012 (Rv. 621080 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - Indennità di disoccupazione - Periodo di carenza - Deroga per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621080-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In tema di assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, estendendo il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione agli assicurati in possesso di requisiti contributivi ridotti, non deroga al combinato disposto degli artt. 73 e 76, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, per il quale non sono indennizzabili i trentotto giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie (cosiddetto periodo di carenza). Ne consegue che per tale periodo, l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, nè quella a requisiti normali di cui al r.d.l. n. 1827 del 1935, nè quella a requisiti ridotti di cui all'art. 7 del d.l. n. 86 del 1988.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 76 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)