Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003 (Rv. 565555 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Effetti - Significato probatorio in favore dell'attore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)