diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 332 del 17/04/1996 (Rv. 497086 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione presso il difensore - Consegna di copia dell'atto a persona qualificatasi come addetta all'ufficio - Dovere dell'ufficiale giudiziario di accertare la veridicità di tale dichiarazione - Insussistenza - Allegazione del destinatario circa l'assenza di rapporti con la predetta persona - Irrilevanza - Dimostrazione da parte del destinatario dell'insussistenza di tali rapporti - Necessità - Difetto di subordinazione lavorativa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497086-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Nell'ipotesi di notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario mediante consegna dell'atto a persona autoqualificatasi come addetta allo studio del professionista, l'ufficiale giudiziario non ha alcun obbligo di accertare la veridicità della suddetta dichiarazione, incombendo per contro al destinatario dell'atto non solo di allegare ma altresì di provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante la qualità sopraindicata; ad escludere la quale peraltro non è idonea la circostanza che al momento della notifica non sussista un rapporto di lavoro subordinato fra il consegnatario e il destinatario dell'atto, essendo sufficiente, per la validità della notifica, l'esistenza fra i medesimi di un qualsiasi rapporto anche provvisorio o precario tale da far presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.(Nella specie la S.C. ha considerato valida la notifica - eseguita con le modalità di cui alla massima - del biglietto di cancelleria recante notizia del deposito della sentenza ex art. 133 cod. proc. civ., ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 47 stesso codice per la proposizione del regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)