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Sez. L, Sentenza n. 6408 del 05/06/1991 (Rv. 472554 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Espletamento da parte di lavoratori addetti a prestazioni discontinue - Configurabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1991-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472554-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

Anche per i lavoratori addetti a prestazioni discontinue, per i quali è prevista dalla legge - R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955 - l'esclusione da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario, quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, o la natura promiscua o di attesa delle mansioni (ad es. di custodia o di portineria, anche se svolte con altre atipiche), sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro, ed il relativo limite risulti in concreto superato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)