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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 12/12/1995 Ud. (dep. 02/03/1996) Rv. 204031 - 01

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Apprezzamenti personali | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di testimonianza - Esclusione - Fattispecie: testimonianza di ispettore della polizia stradale.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204031-01

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Apprezzamenti personali

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto dall'art. 194 cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa a deposizione di un ispettore della polizia stradale circa l'originario colore della carrozzeria di un autoveicolo ricettato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)