Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 21/12/1998 Ud. (dep. 30/01/1999) Rv. 212408 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato, esaminato su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie: veterinario.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la deposizione di un teste, particolarmente qualificato per la sua preparazione professionale di medico veterinario, fosse stata correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito in tema di maltrattamento di animali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194 com. 3, Cod. Pen. art. 727 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)