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Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 21/12/1998 Ud. (dep. 30/01/1999) Rv. 212408 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato, esaminato su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie: veterinario.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212408-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la deposizione di un teste, particolarmente qualificato per la sua preparazione professionale di medico veterinario, fosse stata correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito in tema di maltrattamento di animali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194 com. 3, Cod. Pen. art. 727 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)