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Sez. 5, Sentenza n. 38221 del 12/06/2008 Ud. (dep. 07/10/2008) Rv. 241312 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI | Teste particolarmente qualificato escusso su fatti inerenti alla sua attività - Divieto di testimonianza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241312-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)