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Sez. 1, Sentenza n. 4645 del 19/07/1986 (Rv. 447375 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PER UN DETERMINATO TRIBUTO - ESTENSIONE A TUTTI I PERIODI PER I QUALI SIA PENDENTE UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - EVENTUALE ESISTENZA DI ESENZIONE TRIBUTARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447375-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PER UN DETERMINATO TRIBUTO - ESTENSIONE A TUTTI I PERIODI PER I QUALI SIA PENDENTE UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - EVENTUALE ESISTENZA DI ESENZIONE TRIBUTARIA - IRRILEVANZA.*

In conformità al carattere di automaticità e globalità del cosiddetto condono tributario, d.l. n. 660 convertito in legge n. N. 823 del 1973, ed alla relativa ratio (che è quella di troncare ogni ulteriore contestazione sull'an e sul quantum della pretesa fiscale), una volta scelta dal contribuente tale procedura di definizione agevolata per un dato tributo, questa si estende necessariamente a tutti i periodi relativi al tributo stesso per i quali sia ancora pendente un accertamento tributario, compresi quelli afferenti i presupposti di applicazione di una esenzione tributaria. Sicché l'eventuale esistenza di quest'ultima diviene a quel momento irrilevante. (V 1036/86, mass n 444548; (V 6214/85, mass n 443342; (V 5083/85, mass n 442401; (V 2493/85, mass n 440331; (V 1865/84, mass n 433943).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)