Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015 (Rv. 634709 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE | Esercizio abusivo dell'attività estrattiva - Permanenza dell'illecito - Fondamento - Conseguenze - Nei casi di sanatoria e di rinnovazione della concessione.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE
In tema di miniere, cave e torbiere, l'esercizio abusivo dell'attività estrattiva rileva non solo per il "quantum" escavato, cui è commisurata la sanzione pecuniaria, ma anche per l'alterazione ambientale, la cui permanenza è destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformità dall'autorizzazione-concessione integra un illecito amministrativo non istantaneo, ma permanente. La permanenza viene rimossa dal provvedimento in sanatoria, che ha efficacia retroattiva, come tale tipizzato dal legislatore e contenente espressa indicazione dell'effetto sanante, mentre non viene rimossa (come nella specie) dal provvedimento di mera rinnovazione dell'autorizzazione-concessione, che ha efficacia solo "ex nunc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)