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Sez. 2, Sentenza n. 28652 del 23/12/2011 (Rv. 620357 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Violazioni in materia di esercizio abusivo di cava - Natura - Illecito permanente - Sequestro penale dell'area interessata - Cessazione della permanenza dell'illecito - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dall'esecuzione del sequestro penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620357-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio abusivo di cava per l'estrazione di sabbia e ghiaia costituisce illecito permanente, il cui momento consumativo - coincidente con l'inizio dello scavo in difformità dall'autorizzazione e che si distingue da quello perfezionativo, in quanto caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore - deve ritenersi cessato in seguito al sequestro dell'area interessata disposto dal giudice penale, atteso che l'esecuzione di tale misura cagiona, per l'autore dell'illecito, la perdita della libera disponibilità del bene e, quindi, l'impossibilità di determinarsi liberamente in ordine allo stesso; ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dall'esecuzione del provvedimento del sequestro adottato dal giudice penale, momento in cui viene a cessare la permanenza della condotta illecita.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)