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Sez. 2, Sentenza n. 16666 del 27/07/2007 (Rv. 600293 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Illecito di cui agli articoli 3, primo comma, e 22 legge Regione Emilia Romagna 18 luglio 1991 n.17 ("Disciplina delle attività estrattive. Ecologia") - Carattere permanente - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600293-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione delle violazioni amministrative, con riferimento all'illecito di cui agli articoli 3, primo comma, e 22 della legge Regione Emilia Romagna 18 luglio 1971 n. 17 ("Disciplina delle attività estrattive. Ecologia"), l'interesse tutelato, oltre quello alla programmazione nell'ambito locale dell'estrazione dei minerali di cava, è anche quello alla tutela dell'integrità del territorio, e l'abusività della relativa attività è riguardata anche sotto il profilo dell'alterazione ambientale, la cui permanenza è destinata a durare sino a che la stessa non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità. Pertanto, il carattere misto (commissivo-omissivo) della condotta - poichè la causa estintiva contemplata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 riguarda unitariamente la violazione amministrativa ed il diritto di riscuotere la somma dovuta quale sanzione pecuniaria - comporta che il "dies a quo" del termine di prescrizione non può che identificarsi in quello in cui gli effetti permanenti dell'alterazione del suolo o del sottosuolo derivanti dalla abusiva estrazione sono stati eliminati con la bonifica e risistemazione dell'area interessata dall'escavo, sia essa spontanea che in danno, ovvero con autorizzazione o concessione in sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 3, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)