diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3009 del 16/05/1984 (Rv. 435050 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'ONERE PROBATORIO DI UNA PARTE - CONSEGUENZA IN DANNO DI QUEST'ULTIMA - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOPPERIRE ALLA LACUNOSA INIZIATIVA DELLA PARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435050-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'ONERE PROBATORIO DI UNA PARTE - CONSEGUENZA IN DANNO DI QUEST'ULTIMA - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOPPERIRE ALLA LACUNOSA INIZIATIVA DELLA PARTE - CONDIZIONI.*

I poteri istruttori conferiti al giudice nel rito del lavoro dell'art. 421 cod. proc. civ. se non impediscono l'operatività del principio dell'Onere della prova come regola di giudizio, escludono, tuttavia, che qualsiasi incertezza in ordine ai fatti costitutivi e alle relative prove debba essere senz'altro sanzionata in danno della parte gravata dall'Onere suddetto, avendo lo stesso giudice il dovere di chiarire, già con il libero interrogatorio delle parti, in limine litis, i termini della controversia nonché la facoltà di indicare eventuali irregolarità di Atti o documenti e di ammettere mezzi di prova d'ufficio, sopperendo alla lacunosa iniziativa della parte, ove della sussistenza di tali mezzi possa avere cognizione ex actis.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)