diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8549 del 20/11/1987 (Rv. 456072 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'ONERE PROBATORIO DI UNA PARTE - CONSEGUENZA IN DANNO DI QUEST'ULTIMA - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOPPERIRE ALLA LACUNOSA INIZIATIVA DELLA PARTE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI DOCUMENTI DEI QUALI, ANCORCHÉ TARDIVAMENTE PRODOTTI, IL GIUDICE RICONOSCA LA DECISIVITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456072-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DELL'ONERE PROBATORIO DI UNA PARTE - CONSEGUENZA IN DANNO DI QUEST'ULTIMA - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOPPERIRE ALLA LACUNOSA INIZIATIVA DELLA PARTE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI DOCUMENTI DEI QUALI, ANCORCHÉ TARDIVAMENTE PRODOTTI, IL GIUDICE RICONOSCA LA DECISIVITÀ.*

I poteri istruttori conferiti al giudice nel rito del lavoro dell'art. 421 cod. proc. civ., se non impediscono l'operatività del principio dell'Onere della prova come regola di giudizio, escludono, tuttavia, che qualsiasi incertezza in ordine ai fatti costitutivi e alle relative prove debba essere senz'altro sanzionata in danno della parte gravata dall'Onere suddetto, avendo lo stesso giudice il dovere di chiarire, già con il libero interrogatorio delle parti, in limite litis, i termini della controversia nonché di ammettere mezzi di prova d'ufficio, sopperendo alla lacunosa iniziativa della parte, ove della sussistenza di tali mezzi possa avere cognizione ex actis, ovvero possa fare ricorso alla nozione di fatto di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.. ne consegue che non è preclusa al giudice di appello la conoscenza dei documenti in Atti, ove ne riconosca, anche implicitamente, la decisività, ancorché risultino tardivamente prodotti nel giudizio di primo grado, non ostando per essi il divieto ex art. 437 cod. proc. civ.. (Conf 7244/86, mass n 449313 sulla prima parte; (Conf 3009/84, mass n 435050 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)