Sez. L, Sentenza n. 6175 del 20/06/1990 (Rv. 467846 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - LIMITI - PRECLUSIONI O DECADENZE IN DANNO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - LIMITI - PRECLUSIONI O DECADENZE IN DANNO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo - che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull'Onere della prova - con quello della ricerca della verità reale, mediante una rilevante ed efficace Azione del giudice nel processo. Consegue che, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli ulteriori Atti istruttori, sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza in ordine ai fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi delle preclusioni o decadenze in danno delle parti. (V 8397/87, mass n 455952; (V 4306/85, mass n 441783; (V 3009/84, mass n 435050).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)