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Sez. 1, Sentenza n. 839 del 20/03/1972 (Rv. 357026 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DAL MEDESIMO FATTO GENERATORE - FRAZIONAMENTO IN PIU PROCESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357026-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DAL MEDESIMO FATTO GENERATORE - FRAZIONAMENTO IN PIU PROCESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La liquidazione del danno derivante dal medesimo fatto generatore puo essere frazionata in piu processi, oltre che nella ipotesi di cui all'art 278, secondo comma, cod proc civ e per i danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, quando il potere dispositivo della parte sia stato correttamente esercitato, col rispetto dei principi della concentrazione e della lealta processuale. In particolare, se il danneggiato abbia precisato che la sua richiesta e limitata alla liquidazione di una sola parte del pregiudizio subito, riservandosi l'Esercizio di una separata Azione per altra parte del danno, egli mette la controparte nelle condizioni di conoscere l'ambito delle pretese, di accettare il frazionamento del processo o contestarne la scissione, instando riconvenzionalmente per l'accertamento negativo della parte di risarcimento oggetto della riserva. (V 1059'57; 1915'57; 188'58; 1218'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)