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Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 02/03/1994 (Rv. 485538 - 01)

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Condanna del debitore al pagamento del debito pecuniario, degli interessi legali e di parte del maggior danno - Passaggio in giudicato - Danno residuo verificatosi anteriormente a detta condanna - Risarcimento - domanda - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485538-01

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)

In tema di mora nell'adempimento di debiti pecuniari, l'obbligazione del pagamento degli interessi legali e quella del risarcimento del "maggior danno", previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., rappresentano semplici voci, entrambe con finalità risarcitorie, del danno prodotto da un unico fatto generatore (ritardo nell'adempimento), con la conseguenza che la relativa pretesa - riferendosi ad una situazione giuridica soggettiva unitaria - non è, di regola, frazionabile processualmente. È, pertanto, inammissibile la domanda con la quale, passata in giudicato la condanna del debitore al pagamento del debito pecuniario, degli interessi legali e di parte del "maggior danno", il creditore chieda il risarcimento del danno residuo, verificatosi anteriormente a detta condanna, senza che la pretesa risarcitoria sia stata dedotta interamente - neanche attraverso riserva di successiva azione - nel precedente giudizio, ostandovi, altresì, l'efficacia preclusiva del giudicato in questo formatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)