Sez. L, Sentenza n. 933 del 26/01/1993 (Rv. 480451 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - In genere | Facoltà di recesso "ad nutum" ex art. 11 legge n. 604 del 1966 - Intimazione in epoca anteriore al compimento dell'età pensionabile - Illegittimità - Conseguenza - Clausola contrattuale costitutiva del potere dell'imprenditore di intimare senza l'indennità di preavviso il recesso ad effetto differito al compimento della predetta età - Illegittimità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - In genere
In relazione al principio secondo cui nei rapporti di lavoro dotati di stabilità la facoltà di recesso "ad nutum" del datore può essere esercitata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, nei confronti del dipendente che abbia raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia solo a partire dalla data del compimento di tale età, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato in epoca anteriore, da cui deriva il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, deve ritenersi illegittima la clausola del contratto collettivo (nella specie, art. 35 CCNL 31 gennaio 1983 per i lavoratori elettrici dell'ENEL) che, riconoscendo tale indennità solo per il caso di licenziamento intimato per motivi disciplinari e non anche per limiti di età, consente all'imprenditore di intimare, senza corrisponderne le relative indennità, il licenziamento ad effetto differito al compimento dell'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)