Sez. L, Sentenza n. 5356 del 16/05/1995 (Rv. 492280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione ma destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anni di età - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'inizio del regime di recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro, contemporaneo alla fine del regime di recedibilità causale, attribuisce al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché (e salva l'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.) il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie ad una tempestiva intimazione del licenziamento, valida anche se resa già in regime di recedibilità causale. Pertanto è legittimo un licenziamento che, sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del lavoratore e, quindi, in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità "ad nutum". (Nella specie trattavasi di licenziamento intimato in base all'art. 28 del contratto collettivo 30 aprile 1986 per i dirigenti nelle imprese di servizi pubblici degli enti locali, il quale fa obbligo di motivare per iscritto il licenziamento intimato prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del licenziando mentre consente la libera recedibilità nel rapporto con i dirigenti di età maggiore. La S.C. rilevato che il licenziamento era stato comunicato nel periodo di recedibilità causale ma con effetto dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno, e sottolineata l'analogia tra la fattispecie contrattuale e quella dell'art. 11 primo comma della legge 15 luglio 1966 n. 604, ha qualificato tale licenziamento come licenziamento di soggetto ultrasessantacinquenne ed ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza impugnata, enunziando il principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)