Sez. L, Sentenza n. 2409 del 12/03/1994 (Rv. 485687 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso | Clausola contrattuale precedente detta indennità solo per il caso di licenziamento intimato per motivi disciplinari e non anche per quello intimato per raggiunti limiti di età - Illegittimità - Fattispecie relativa all'accertamento in appello del diritto all'indennità di preavviso spettante al dipendente dell'E.N.E.L. licenziato in previsione del compimento dell'età pensionabile ed all'imputazione sempre in appello a tali indennità delle quattro mensilità aggiuntive corrisposte dall'E.N.E.L. alla cessazione del rapporto, senza il previo riscontro di dette mensilità come integranti il T.F.R..
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso
In relazione al principio secondo cui nei rapporti di lavoro dotati di stabilità la facoltà di recesso "ad nutum" del datore di lavoro può essere esercitata nei confronti del dipendente che abbia raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia solo a partire dalla data del compimento di tale età, con la conseguenza dell'illegittimità del licenziamento intimato in epoca anteriore con preavviso scadente alla data del raggiungimento di detta età e del corrispondente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, è illegittima la clausola del contratto collettivo (nella specie, del 25 gennaio 1983 per i dipendenti dell'E.N.E.L.) che, riconoscendo tale indennità solo per il caso di licenziamento intimato per motivi disciplinari e non anche per quello intimato per raggiunti limiti di età, consente all'imprenditore di intimare il licenziamento ad effetto differito al compimento dell'età pensionabile senza corresponsione dell'indennità di preavviso. (Nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto dovuta l'indennità di preavviso ad un dipendente dell'E.N.E.L., licenziato prima ed in previsione del compimento dell'età pensionabile, imputando a detta indennità le quattro mensilità aggiuntive dall'Ente versate al lavoratore a titolo d'integrazione del trattamento di fine rapporto. La Suprema Corte, mentre ha giudicato corretta la prima statuizione, ha censurato la seconda per la mancanza di appropriata indagine in ordine alla natura - di componente o no del T.F.R. - di dette mensilità aggiuntive ed alla immotivatamente affermatane funzione sostitutiva dell'indennità di preavviso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)