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Sez. 1, Sentenza n. 22926 del 29/10/2009 (Rv. 610480 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Art. 15 della legge fall., nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Svolgimento secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio - Instaurazione del contraddittorio - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Necessità - Omessa notifica o mancato rispetto del termine - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte - Efficacia sanante.
Stato
decisa il 2009-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610480-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle modifiche all'art. 15 della legge fall. introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, nel testo "ratione temporis" applicabile - un procedimento a cognizione piena, il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio: pertanto, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora, come nella specie, attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)