Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 04/11/1987 (Rv. 455753 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - DISCIPLINA EX ART. 13 LEGGE N. 74 DEL 1987 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - LIMITI - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E NON AD UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE DI NATURA IDENTICA ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO COME STABILITO DALLA PRECEDENTE NORMATIVA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - DISCIPLINA EX ART. 13 LEGGE N. 74 DEL 1987 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - LIMITI - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E NON AD UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE DI NATURA IDENTICA ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO COME STABILITO DALLA PRECEDENTE NORMATIVA.*
L'art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74, immediatamente applicabile quale ius superveniens, ove non vi sia un giudicato che lo impedisce, anche a giudizi in corso, attribuisce al coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite (dell'ex coniuge) avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto alla detta pensione e non quindi il diritto ad una somma che sia espressione patrimoniale avente la stessa natura dell'assegno di divorzio come previsto dal testo precedente dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436. (V 5521/83, mass n 430454).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)