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Sez. 1, Sentenza n. 146 del 12/01/1988 (Rv. 456775 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA AL CONIUGE SUPERSTITE.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456775-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA AL CONIUGE SUPERSTITE.*

L'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che configura una disposizione innovativa rispetto all'art. 9 della legge 898 del 1970 così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978, - applicabile quale ius superveniens ai rapporti controversi rispetto ai quali non sussista alcun provvedimento con efficacia di giudicato - attribuisce al coniuge divorziato del pensionato che non sia passato a nuove nozze, quando manchi il coniuge superstite (sempre che sia titolare di assegno, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898 del 1970, ed il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza) il diritto alla pensione di reversibilità nella sua interezza, comprensivo degli emolumenti accessori di rivalutazione e perequazione con esclusione di ogni parametro con l'assegno di divorzio e di necessaria pronuncia giudiziale, restando devoluto al giudice del lavoro la Competenza per la controversia che investa l'an ed il quantum della pensione di reversibilità. (V 4766/86, mass n 447472; (V 5521/83, mass n 430454).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)