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Sez. 5, Sentenza n. 9400 del 20/04/2007 (Rv. 598197 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Ordinanza del giudice dell'esecuzione, ex art. 552 cod. proc. civ., di assegnazione ai creditori esecutanti di cose possedute da un terzo - Soggezione ad imposta proporzionale - Esclusione - Fondamento - Soggezione ad imposta fissa.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598197-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza, prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ., con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d). Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 8), essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un'imposta d'atto - sicché in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti -, deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell'ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori. Né, infine, l'assegnazione, (una sorta di "datio in solutum"), nello schema processuale limitato dell'esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione della lettera b) dell'art. 8.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)